Art. 7.

  L'indennita'   di   espropriazione   per   i   singoli  terreni  e'
commisurata,  ai  valori definitivamente stabiliti per l'applicazione
della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.
  I  ricorsi  ai fini della determinazione definitiva di tali valori,
per  i  motivi  previsti dall'art. 3 della legge 10 novembre 1949, n.
805, debbono essere presentati alla Commissione censuaria provinciale
nel  termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito per
l'applicazione   della   menzionata   imposta   sul   patrimonio.  La
Commissione  censuaria  provinciale  dovra'  decidere  nel termine di
sessanta giorni.
  Contro  la  decisione  e'  ammesso  ricorso,  anche di merito, alla
Commissione censuaria centrale nel termine di trenta giorni.