Art. 8.

  L'indennita'  di espropriazione e' corrisposta in titoli del debito
pubblico al cinque per cento netto, redimibile in venticinque anni.
  Il  Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  emettere una serie
speciale  di  tali  titoli  con  la  prima  emissione  di un prestito
redimibile.  I  proprietari che debbano o intendano compiere opere di
miglioramento  nei  terreni residui possono chiedere che il pagamento
dell'indennita'  avvenga  in  moneta, limitatamente all'ammontare del
costo delle opere da compiere, dedotto il sussidio statale.
  Il   versamento   di   tali   somme   e'   ratizzato   in  rapporto
all'avanzamento   dei  lavori;  puo',  su  parere  dell'Opera  essere
concesso un anticipo nella misura massima, del venti per cento.