Art. 9. Sulle indennita' di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico. Lo svincolo dei titoli depositati e, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 8, l'eventuale pagamento delle somme dovute per indennita', sono disposti con ordinanza in camera di consiglio dal tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni espropriati.