Art. 9.

  Sulle   indennita'  di  espropriazione  sono  trasferiti,  ad  ogni
effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico.
  Lo  svincolo  dei  titoli depositati e, nel caso previsto dal terzo
comma  dell'art.  8,  l'eventuale  pagamento  delle  somme dovute per
indennita',  sono  disposti  con ordinanza in camera di consiglio dal
tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni espropriati.