Art. 10.

  La  presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni
a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti,
condotte  in  forme  associative  con  i  lavoratori  e  provviste di
impianti   strumentali  moderni  e  centralizzati,  quando  ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
    a)   la   produzione  media  unitaria  delle  principali  colture
dell'azienda,  calcolata  sull'ultimo  quinquennio,  sia superiore di
almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del
catasto agrario cui appartiene l'azienda;
    b)  il  carico  di  lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie
lavorabile,  calcolato,  con riferimento all'ultimo triennio, in base
alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente
legge, non sia inferiore a 0,3 unita' lavorative per ettaro;
    c)  le  condizioni  economiche e sociali dei contadini che vivono
nella  azienda  siano nettamente superiori a quelle medie della zona,
avendo  particolare  riguardo  alla  continuita'  del  lavoro  e alla
partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;
    d)  l'azienda  sia appoderata e le case coloniche rispondano alle
esigenze dell'igiene.

  Gli  accertamenti  per  l'applicazione  del  presente articolo sono
demandati  al  Ministero  dell'agricoltura  e dello foreste, il quale
emettera' le dichiarazioni di esonero.