Art. 11.

  Il proprietario, che possieda piu' di una azienda del tipo previsto
dal   precedente  articolo,  ha  diritto  ad  essere  esentato  dalla
espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta.
  Le  altre  saranno  espropriate  ai  sensi  della presente legge, e
preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa.