Art. 12.

  Sino  alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria,
il  Governo  della  Repubblica  ha  facolta'  di  procedere con legge
delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'art.
10,  applicando  la tabella allegata, alla presente legge, alla parte
di esse che supera i 500 ettari.