Art. 13.

  Nel  caso  di  proprieta' di terreni situati in parte nei territori
indicati  nell'art. 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali
territori,  lo  scorporo  derivante dall'art. 4 si applica ai terreni
situati nei territori di cui all'art. 1 fino alla totale applicazione
della quota di esproprio.