Art. 15. Per i terreni olivastrati di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'art. 1, gli enti di cui all'art. 2 hanno facolta' di imporre al proprietario l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro un congruo termine. Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili puo' essere ordinato l'esproprio.