Art. 15.

  Per  i  terreni  olivastrati  di  superficie superiore a 50 ettari,
situati  anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'art. 1,
gli  enti di cui all'art. 2 hanno facolta' di imporre al proprietario
l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro
un congruo termine.
  Trascorso  tale  termine senza che i lavori di trasformazione siano
ultimati, dei terreni trasformabili puo' essere ordinato l'esproprio.