Art. 16.

  All'articolo  5  della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' aggiunto il
seguente comma:
  "La  emanazione  dei  decreti,  di  cui  al presente articolo, puo'
avvenire   anche   in   pendenza   della   determinazione  definitiva
dell'indennita' ai sensi del successivo art. 7".