Art. 18. L'indennita' per i terreni espropriati e' pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143. Detta indennita', viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. Il prestito, la cui emissione e' autorizzata alla pari, e' inscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico. Il Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza, degli interessi relativi, il piano e le modalita' di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonche' quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli.