Art. 18.

  L'indennita' per i terreni espropriati e' pari al valore definitivo
accertato   ai   fini   dell'imposta  straordinaria  progressiva  sul
patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143.
  Detta indennita', viene corrisposta all'espropriato in titoli dello
Stato,  fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25
anni   a   decorrere   dal  terzo  esercizio  finanziario  successivo
all'entrata in vigore della presente legge.
  Il  prestito,  la  cui  emissione  e'  autorizzata  alla  pari,  e'
inscritto  nel  Gran  Libro del debito pubblico e ad esso sono estese
tutte  le  disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del
debito  pubblico  e  tutti  i  privilegi  e facilitazioni concessi ai
titoli ed alle rendite di debito pubblico.
  Il  Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, entro il
30  giugno  1951,  le  caratteristiche  dei titoli, la ratizzazione e
decorrenza,  degli  interessi  relativi,  il  piano e le modalita' di
ammortamento,  le  norme  relative  alla consegna dei titoli, nonche'
quanto  altro  potesse  occorrere per la emissione ed il collocamento
dei titoli.