Art. 19.

  Ai   proprietari,   che  debbano  o  intendano  compiere  opere  di
miglioramento   fondiario   nei   terreni   residui,   il   pagamento
dell'indennita'  e'  fatto  in  contanti limitatamente al costo delle
opere  da  compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre
il 25 per cento della indennita'.
  Per  la  corresponsione  della  indennita'  prevista nel precedente
comma  e' autorizzata la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-51,
con  imputazione  sul  capitolo  459  dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro.
  Il  versamento di tale somma e' ratizzato in rapporto allo stato di
avanzamento  dei lavori; su parere degli enti di riforma, puo' essere
concesso  un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo
delle opere.