Art. 19. Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui, il pagamento dell'indennita' e' fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre il 25 per cento della indennita'. Per la corresponsione della indennita' prevista nel precedente comma e' autorizzata la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-51, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il versamento di tale somma e' ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; su parere degli enti di riforma, puo' essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo delle opere.