Art. 2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonche' dell'Ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi all'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, alla Opera per la valorizzazione della Sila. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.