Art. 2.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata  in vigore della presente legge, norme per l'istituzione
di  enti  o  di  sezioni  speciali  degli enti di colonizzazione o di
trasformazione  fondiaria, nonche' dell'Ente autonomo del Flumendosa,
che  adempiano,  nei  territori  che  saranno  determinati  ai  sensi
all'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio
1950,   n.  230,  e  successive  modificazioni,  alla  Opera  per  la
valorizzazione della Sila.
  Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza
sugli  enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e
i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.