Art. 20.

  L'art.  27  della  legge  12 maggio 1950, n. 230, e' sostituito dal
seguente:

  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art. 4, comma quinto, per i
trasferimenti  a  causa  di  morte, ai fini della presente legge sono
inefficaci   di   diritto,   nei   confronti  degli  enti  incaricati
dell'attuazione  della  legge  medesima,  tutti  gli  atti tra vivi a
titolo  gratuito,  posteriori  al  1 gennaio 1948, ad eccezione delle
donazioni  in  contemplazione  di  matrimonio e di quelle a favore di
enti  morali  di  beneficenza,  assistenza  ed istruzione. Sono anche
inefficaci  di  diritto  gli  atti  di  vendita, o di conferimento, a
societa', posteriori al 1 gennaio 1948.
  Sono  considerati  a  titolo  gratuito  gli  atti  di  alienazione,
posteriori al 1 gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta
dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo
oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro.
  Del  pari  sono  inefficaci  di  diritto  gli atti a titolo oneroso
stipulati dopo il 15 novembre 1949.
  I  terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono
considerati  come  pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la
determinazione   del   patrimonio   soggetto   a  scorporo,  sia  per
l'applicazione dello scorporo stesso.
  L'indennita',  in  caso  di  esproprio  di  beni  alienati,  verra'
corrisposta  all'acquirente,  salva  all'acquirente  stesso  l'azione
verso  il  venditore  per  il  recupero dell'eventuale differenza fra
l'indennita' e il prezzo di acquisto versato.
  Entro  tre  anni  dall'entrata  in vigore della presente legge, gli
enti indicati nel comma primo del presente articolo possono impugnare
come  simulati  gli  atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1 gennaio
1948.
  Sono  salve  le  alienazioni  poste  in essere ai sensi del decreto
legislativo  24  febbraio  1948, n. 114, ratificato con modificazioni
dalla  legge  22  marzo  1950,  n.  144, e resta ferma l'applicazione
dell'art. 11 del detto decreto.