Art. 21.

  L'assegnazione  delle  terre e' fatta secondo le norme dell'art. 17
della  legge  12  maggio  1950,  n.  230, intendendosi per contributi
statali  detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che
si  sarebbero  corrisposti  dallo  Stato  a  norma del testo unico 13
febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.
  Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti,
nel  quadro  delle  disposizioni di assegnazione, i contadini i quali
abbiano  gia' in corso per lo stesso terreno contratti miglioratari a
lungo  termine,  di  data certa anteriore all'entrata in vigore della
presente   legge,   ed  abbiano  eseguito  sostanziali  e  permanenti
migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennita' di esproprio
sara' diminuita, in relazione alle migliorie eseguite, ai sensi delle
norme in vigore.
  Il  trasferimento  delle  terre  di  cui all'art. 16 della legge 12
maggio   1950,   n.   230,  potra'  effettuarsi  anche  a  favore  di
istituzioni,   legalmente  riconosciute,  che  abbiano  come  compito
specifico  la  formazione  professionale  degli  orfani  o  figli  di
contadini   per  il  loro  avviamento  alla  proprieta'  direttamente
coltivata   mediante   la   costituzione  di  aziende  modello  o  di
fattorie-scuola.