Art. 21. L'assegnazione delle terre e' fatta secondo le norme dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per contributi statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano gia' in corso per lo stesso terreno contratti miglioratari a lungo termine, di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennita' di esproprio sara' diminuita, in relazione alle migliorie eseguite, ai sensi delle norme in vigore. Il trasferimento delle terre di cui all'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, potra' effettuarsi anche a favore di istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprieta' direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie-scuola.