Art. 22. Nei comprensori di bonifica ricadenti entro il perimetro dei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, nei quali non siano costituiti consorzi fra i proprietari, gli enti di riforma assumono tutte le iniziative e i compiti in materia di bonifica previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.