Art. 22.

  Nei  comprensori  di  bonifica  ricadenti  entro  il  perimetro dei
territori  delimitati  ai sensi dell'art. 1 della presente legge, nei
quali  non  siano  costituiti consorzi fra i proprietari, gli enti di
riforma  assumono  tutte  le  iniziative  e  i  compiti in materia di
bonifica previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e
successive modificazioni e integrazioni.