Art. 24.

  In  relazione  all'art.  5  della  legge istitutiva della Cassa per
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le
spese  relative  all'applicazione  della presente legge nei territori
indicati  nell'art. 3 della legge anzidetta sono poste a carico della
Cassa  medesima  entro  il  limite  complessivo,  per il decennio dal
1950-51  al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno
somministrati  direttamente  agli  enti  incaricati  della attuazione
della presente legge.
  Per  l'esercizio 1950-51 la Cassa potra' fare somministrazioni fino
al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto.
  Alle  spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma
sara'  provveduto,  per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo
di  lire  7  miliardi  dagli  stanziamenti previsti dall'art. 5 della
legge  per  l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse
nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire)
di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.
  Per  gli  esercizi finanziari dal 1951-52 al 1959-60 incluso, sara'
provveduto  con  prelievo  sugli  stanziamenti  di  20 miliardi annui
previsti  dalla  citata legge per l'esecuzione di opere straordinarie
di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.