Art. 3.

  Gli   enti,   di   cui  al  precedente  articolo,  provvedono  alla
preparazione  dei  programmi di trasformazione fondiaria e agraria in
tutti  i  territori  di  cui  all'art. 1 della presente legge ed alla
esecuzione  degli  stessi  nei  terreni  sottoposti a procedimento di
espropriazione.