Art. 4.

  Ai  fini  della presente legge l'art. 2 della legge 12 maggio 1950,
n. 230, e' sostituito dal seguente:
  "Nei  territori  considerati  dalla  presente  legge  la proprieta'
terriera  privata,  nella  sua  consistenza  al  15 novembre 1949, e'
soggetta  ad  espropriazione  di  una  quota  determinata  in base al
reddito  dominicale  dell'intera  proprieta'  al  1 gennaio 1943 e al
reddito  medio  dominicale  per ettaro, risultante quest'ultimo quale
quoziente  della  divisione del complessivo reddito dominicale per la
superficie,  esclusi,  sia  dal calcolo del reddito dominicale che da
quello  della  superficie,  i  terreni  classificati  in catasto come
boschi e incolti produttivi.
  La  quota  da  espropriare  ad  ogni proprietario, sia esso persona
fisica  o  societa',  sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi
titolo,  anche  se  in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla
tabella allegata alla presente legge.
  Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti
in enfiteusi.
  I  terreni  trasferiti  a  causa di morte dal 15 novembre 1949 fino
alla  entrata  in vigore della presente legge ai discendenti in linea
retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.
  Resta   impregiudicato   il   diritto   degli   enti  di  procedere
all'acquisto  di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa
autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura
e  delle  foreste  a  permutare  i  terreni, dei quali siano divenuti
comunque   proprietari,   con   terreni  ritenuti  piu'  idonei  alla
formazione della proprieta' contadina".