Art. 6. Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facolta' di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttivita' e della qualita' di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto. Il Governo e' autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente. Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente articolo, ferma restando la facolta' dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprieta' non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario. Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non e' ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della qualita' e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto.