Art. 6.

  Nelle   zone   dove   sono  in  vigore  i  vecchi  catasti,  l'ente
espropriante e il proprietario espropriato hanno facolta' di ricorso,
ai  fini  della  determinazione  definitiva  del  reddito  dominicale
imponibile,  per  ogni  questione  riflettente  la non corrispondenza
dell'estensione,  della  classe  di produttivita' e della qualita' di
coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.
  Il Governo e' autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente
  legge  le  norme  di  procedura  per  i  ricorsi  di  cui  al comma
  precedente.
Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente
articolo,  ferma  restando  la  facolta'  dell'ente  di  procedere ad
occupazione  temporanea  dei  terreni  sottoposti  a  procedimento di
espropriazione,  si  fa  luogo  all'esproprio  relativo alla parte di
proprieta'  non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi
nel  ricorso  si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a
base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario.
  Al  di  fuori  dei  casi  previsti  dal  primo  comma  del presente
articolo,  non  e'  ammesso alcun altro ricorso per la determinazione
della  qualita'  e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo
contro le risultanze del catasto.