Art. 7.

  Per  un  periodo  di  sei  anni  dall'accertamento  della  quota di
esproprio,  i  proprietari  soggetti alle disposizioni della presente
legge  non  potranno  acquistare  fondi rustici per atto tra vivi, in
modo  da superare, coi fondi rimasti in loro proprieta', i 750 ettari
di superficie lavorabile.
  In  caso  contrario,  la  superficie  eccedente  i 750 ettari sara'
totalmente  espropriata  ai  sensi e nei modi indicati nella presente
legge.