Art. 7. Per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio, i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprieta', i 750 ettari di superficie lavorabile. In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sara' totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge.