Art. 8. I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute, per una terza parte di essi, nei seguenti articoli 9, 10, 11 e 12. Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda allo esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non puo' in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, e' indisponibile e non puo' essere sottoposto ad esecuzione forzata. L'ente incaricato della riforma trascrivera' nel registro immobiliare del luogo, in cui e' situato il terreno, tale vincolo di indisponibilita'.