Art. 8.

  I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente
legge  risultano  espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato,
salve  le  disposizioni  contenute,  per una terza parte di essi, nei
seguenti articoli 9, 10, 11 e 12.
  Qualora,   secondo   le   disposizioni   contenute  negli  articoli
richiamati  nel comma precedente, si proceda allo esproprio immediato
solo  di  due  terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che
non  puo'  in  nessun  caso  superare  i 300 ettari di superficie, e'
indisponibile  e  non  puo'  essere sottoposto ad esecuzione forzata.
L'ente incaricato della riforma trascrivera' nel registro immobiliare
del   luogo,   in   cui  e'  situato  il  terreno,  tale  vincolo  di
indisponibilita'.