Art. 9.

  Il  proprietario,  il  quale intenda conservare definitivamente una
parte  dei terreni costituenti il terzo residuo, puo' chiedere, entro
sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione del piano di esproprio,
di  eseguire  su  tutti  i  terreni  del  terzo  residuo  le opere di
trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla
data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano
dettagliato   delle   opere  da  eseguire  per  la  trasformazione  e
l'appoderamento.
  In tal caso il proprietario e' obbligato altresi' a provvedere alla
trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in
sua  proprieta'  nell'ambito  dei  territori  formanti  oggetto della
presente  legge,  secondo  piani approvati o predisposti dall'ente. I
lavori  devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo la
approvazione  del  piano di trasformazione ed essere compiuti entro i
termini  stabiliti  dall'ente,  che,  pero',  non  possono superare i
quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13
febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n.
1744.
  Eseguita   la  trasformazione  dei  terreni  costituenti  il  terzo
residuo,  il proprietario deve consegnare all'ente la meta' dei detti
terreni,  previo  pagamento  delle  indennita'  di  espropriazione  e
rimborso  delle  spese  di  trasformazione,  nella misura che avrebbe
sostenuta  l'ente  per il compimento delle opere stesse, al netto dei
contributi  corrispostigli  dallo  Stato. In tal modo il proprietario
conserva la proprieta' dell'altra meta'.
  Il  proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile
dell'ente,  di  aver  dato  corso  ai  lavori nei tempi di esecuzione
previsti  dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo
residuo   entro   due  anni,  sara'  espropriato  anche  dei  terreni
costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo.
  Il  proprietario  ha  la  scelta  dei  contadini da immettere nelle
unita'  colturali  risultanti dalla trasformazione, sempre che questi
rispondano  alle  condizioni  indicate  nel  decreto  legislativo  24
febbraio  1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo
1950,  n.  144,  e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite
per le assegnazioni fatte dall'ente.