Art. 9. Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, puo' chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento. In tal caso il proprietario e' obbligato altresi' a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprieta' nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo la approvazione del piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente, che, pero', non possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744. Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la meta' dei detti terreni, previo pagamento delle indennita' di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrispostigli dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprieta' dell'altra meta'. Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sara' espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo. Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unita' colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente.