Art. 2. La Federazione medico-sportiva italiana e' autorizzata ad organizzare corsi annuali di aggiornamento di fisiopatologia dello sport, ai quali saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia. I programmi di detti corsi debbono essere approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; i corsi saranno svolti nelle citta' universitarie sedi di Facolta' medica. La Federazione e' autorizzata a rilasciare alla fine di ciascun corso un attestato a coloro che abbiano superato con esito favorevole un esame teorico-pratico finale davanti ad apposita Commissione di cui fara' parte un rappresentante dell'A.C.I.S. Il possesso di detto attestato e' richiesto come requisito per la iscrizione alla. Federazione con la qualifica di medico effettivo della Federazione medico-sportiva italiana. E' in facolta' altresi' della suddetta Federazione di istituire corsi teorico-pratici per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore presso organizzazioni sportive. Alla fine di detti corsi sara' rilasciata, dopo esame teorico-pratico dinanzi ad apposita Commissione e alla presenza di un rappresentante della A.C.I.S., una licenza necessaria per esercitare l'arte del massaggiatore sportivo.