Art. 2.

  La   Federazione   medico-sportiva   italiana   e'  autorizzata  ad
organizzare  corsi  annuali  di aggiornamento di fisiopatologia dello
sport, ai quali saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia. I
programmi   di   detti   corsi  debbono  essere  approvati  dall'Alto
Commissariato  per  l'igiene  e  la sanita' pubblica; i corsi saranno
svolti nelle citta' universitarie sedi di Facolta' medica.
  La  Federazione  e'  autorizzata  a rilasciare alla fine di ciascun
corso un attestato a coloro che abbiano superato con esito favorevole
un  esame  teorico-pratico  finale davanti ad apposita Commissione di
cui  fara' parte un rappresentante dell'A.C.I.S. Il possesso di detto
attestato  e'  richiesto  come  requisito  per  la  iscrizione  alla.
Federazione  con  la  qualifica di medico effettivo della Federazione
medico-sportiva italiana.
  E'  in  facolta'  altresi'  della suddetta Federazione di istituire
corsi  teorico-pratici  per coloro che intendono esercitare l'arte di
massaggiatore  presso  organizzazioni  sportive.  Alla  fine di detti
corsi   sara'  rilasciata,  dopo  esame  teorico-pratico  dinanzi  ad
apposita  Commissione  e  alla  presenza  di  un rappresentante della
A.C.I.S.,   una   licenza   necessaria   per  esercitare  l'arte  del
massaggiatore sportivo.