Art. 3. Chiunque intenda esercitare professionalmente o comunque, seppure da "dilettante", con retribuzione abituale, una attivita' sportiva, deve essere munito di un certificato attestante l'idoneita' fisica specifica allo sport che si propone di praticare, da rilasciarsi da una Commissione composta da medici effettivi designati dalla Federazione medico-sportiva italiana. Tale certificato, valido per un anno, costituisce requisito per l'ammissione alle prove relative, ancorche' non rivestenti carattere agonistico. Tale certificato e' necessario anche per coloro che intendono esercitare da dilettante e senza alcuna remunerazione pecuniaria le seguenti attivita' sportive: pugilato, atletica pesante, gare ciclistiche particolarmente gravose, sports motoristici, sports subacquei. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma precedente si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione sportiva l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, ed a carico dello sportivo l'esclusione da qualsiasi prova per un periodo da un mese ad un anno. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata.