Art. 3.

  Chiunque  intenda  esercitare professionalmente o comunque, seppure
da  "dilettante",  con retribuzione abituale, una attivita' sportiva,
deve  essere  munito  di un certificato attestante l'idoneita' fisica
specifica  allo  sport che si propone di praticare, da rilasciarsi da
una   Commissione   composta  da  medici  effettivi  designati  dalla
Federazione medico-sportiva italiana. Tale certificato, valido per un
anno,  costituisce  requisito  per  l'ammissione alle prove relative,
ancorche'  non  rivestenti  carattere agonistico. Tale certificato e'
necessario  anche per coloro che intendono esercitare da dilettante e
senza alcuna remunerazione pecuniaria le seguenti attivita' sportive:
pugilato, atletica pesante, gare ciclistiche particolarmente gravose,
sports motoristici, sports subacquei.
  In  caso  di  inosservanza  della  disposizione  di  cui  al  comma
precedente    si    applica   a   carico   dell'organizzatore   della
manifestazione  sportiva l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, ed a
carico  dello sportivo l'esclusione da qualsiasi prova per un periodo
da un mese ad un anno. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata.