Art. 5.

  L'Alto  Commissario  per  l'igiene  e  la  sanita' pubblica puo', a
giudizio  insindacabile, affidare la tutela sanitaria di cui all'art.
1  e  i  poteri  riservati  alla Federazione medico-sportiva italiana
dalla presente legge anche ad altra organizzazione medico-sportiva.

                      Disposizione transitoria.