Art. 6.

  I  medici  attualmente  iscritti  alla  Federazione medico-sportiva
italiana  che  intendono  ottenere  la  qualifica di medico effettivo
della  stessa,  devono,  entro  un  anno dall'entrata in vigore della
presente  legge,  sostenere  l'esame  per ottenere l'attestato di cui
alla  prima  parte  dell'art.  2. Dal suddetto esame sono esonerati i
docenti universitari dei corsi per medici effettivi gia' tenuti dalla
Federazione medico-sportiva sotto il patronato dell'A.C.I.S.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - SEGNI

                                                   Visto,          il
Guardasigilli: SEGNI