Art. 6.
I medici attualmente iscritti alla Federazione medico-sportiva
italiana che intendono ottenere la qualifica di medico effettivo
della stessa, devono, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, sostenere l'esame per ottenere l'attestato di cui
alla prima parte dell'art. 2. Dal suddetto esame sono esonerati i
docenti universitari dei corsi per medici effettivi gia' tenuti dalla
Federazione medico-sportiva sotto il patronato dell'A.C.I.S.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il
Guardasigilli: SEGNI