Art. 11. Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia, mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - SCELBA - VANONI - PELLA - ALDISIO - GONELLA - SIMININI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI