Art. 11.

  Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge, vanno
osservate  le  disposizioni  relative  ai  cimiteri comuni, stabilite
dalla  legge  sanitaria  e  dal  regolamento  di  polizia,  mortuaria
approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
- SFORZA - SCELBA -
VANONI - PELLA -
ALDISIO - GONELLA -
SIMININI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI