Art. 5.

  Le  decorazioni  sono conferite annualmente, nel giorno della festa
della  Repubblica,  dal  Presidente  della Repubblica su proposta del
Ministro  per  l'industria  e  il  commercio, di concerto, per quanto
riguarda  le persone designate per benemerenze di cui alla lettera a)
dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
  Ciascun  anno  non  possono  essere  conferite  piu' di venticinque
decorazioni.  Tale  limite  e'  elevato a settantacinque per il primo
anno di applicazione della presente legge.