Art. 5. Le decorazioni sono conferite annualmente, nel giorno della festa della Repubblica, dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Ciascun anno non possono essere conferite piu' di venticinque decorazioni. Tale limite e' elevato a settantacinque per il primo anno di applicazione della presente legge.