Art. 6.

  Il  Consiglio  di  cui  all'art.  4  e' presieduto dal Ministro per
l'industria  e  il  commercio  o  dal Sottosegretario di Stato da lui
designato ed e' composto di:
   un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    un rappresentante del Ministero del tesoro;
    un  rappresentante  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale;
    due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste;
    un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
    un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
    due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;
    quattro   membri   in  rappresentanza  degli  industriali,  degli
agricoltori,  dei  commercianti,  delle  imprese  del credito e delle
assicurazioni,  designati  dalle rispettive organizzazioni sindacali,
anche  se  prive  di  personalita'  giuridica,  e,  in  mancanza, dal
Ministro per l'industria e per il commercio;
    quattro  cavalieri  al  merito del lavoro scelti dal Ministro per
l'industria  e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti
dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.
  Il  Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere
confermati.