Art. 7.

  Salvo  le  disposizioni  della  legge penale, incorre nella perdita
della  decorazione  l'insignito che se ne renda indegno. La revoca e'
pronunciata,  sentito  il  Consiglio  dell'Ordine,  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  su proposta motivata del Ministro per
l'industria  e  per  il  commercio,  di  concerto,  ove  si tratti di
insigniti  per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il
Ministro per l'agricoltura e le foreste.