Art. 8. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro". Le rendite del patrimonio che venisse cosi' a formarsi potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero disposte, su parere del Consiglio dell'Ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro i quali, divenuti invalidi, versino in stato di bisogno. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - FANFANI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI