Art. 8.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del
Ministro  per  l'industria  e  per  il  commercio, di concerto con il
Ministro  per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di
Stato,   possono  essere  accettati  donazioni  e  lasciti  a  favore
dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro".
  Le  rendite  del  patrimonio  che venisse cosi' a formarsi potranno
essere  erogate  in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse
per  corsi  di  perfezionamento  in  Italia e all'estero disposte, su
parere  del  Consiglio  dell'Ordine, con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  l'industria  e  per il
commercio,  di  concerto,  per  quanto  concerne  gli  insigniti  per
benemerenze  di  cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per
l'agricoltura e per le foreste.
  Tali  pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del
lavoro i quali, divenuti invalidi, versino in stato di bisogno.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 marzo 1952

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - CAMPILLI -
                                                  FANFANI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI