IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Ritenuto necessario, ai fini del  completamento  e  dell'esecuzione
del Codice anzidetto, e in  attesa  della  regolamentazione  generale
definitiva di tutta la materia, di  procedere  alla  regolamentazione
della parte riguardante la navigazione marittima; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per la grazia  e  giustizia  e  per  la
marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e  per  i
trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato il  Regolamento  per  l'esecuzione  del  Codice  della
navigazione (navigazione marittima), nel testo allegato  al  presente
decreto e vistato dal Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  e  dal
Ministro per la marina mercantile. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1952 
 
                               Einaudi 
 
                                          De Gasperi - Zoli - Cappa - 
                                               Pacciardi - Malvestiti 
 
Visto il Guardasigilli: Zoli 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1952 
  Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 18. - Frasca