Art. 10.

  Dopo  il  secondo comma dell'art. 33 della legge 10 aprile 1951, n.
287, e' aggiunto il comma seguente:
  "La  disposizione  precedente  si  applica  anche quando il giudice
popolare  di  cui  e'  stato  estratto  il  nome risulti, da sentenza
passata  in  giudicato, non piu' in possesso dei requisiti prescritti
dall'art.  9,  oppure risulti, in base a certificato della competente
autorita',  non  piu'  cittadino  italiano  o di eta' superiore ai 65
anni".