Art. 2. L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente: "(Convocazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello). La Corte di assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal presidente della Corte di appello del distretto dopo la formazione dei ruoli a norma dell'art. 19 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, sentito il procuratore generale, nella sede stabilita col decreto previsto dall'articolo precedente. "Lo stesso presidente, sentito il procuratore generale, puo' ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto".