Art. 2.

  L'art.  7  della  legge  10  aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal
seguente:
  "(Convocazione  delle  Corti  di  assise e delle Corti di assise di
appello).  La  Corte  di  assise e la Corte di assise di appello sono
convocate dal presidente della Corte di appello del distretto dopo la
formazione dei ruoli a norma dell'art. 19 del regio decreto 28 maggio
1931,  n.  603, sentito il procuratore generale, nella sede stabilita
col decreto previsto dall'articolo precedente.
  "Lo  stesso  presidente,  sentito  il  procuratore  generale,  puo'
ordinare,  con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra
sede del distretto".