Art. 3. L'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente: "(Aggiornamento degli albi). Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti. "Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dello anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non piu' tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello. "Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalita' in esse stabiliti".