Art. 3.

  L'art.  21  della  legge  10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal
seguente:
  "(Aggiornamento  degli  albi).  Gli  albi  definitivi  dei  giudici
popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.
  "Per  il  loro  aggiornamento, nel mese di aprile dello anno 1953 e
nel  mese  di  aprile  di ogni secondo anno dei successivi bienni, il
sindaco  di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro
che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari,
siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non
si  trovino  nelle  condizioni  di cui all'art. 12, a iscriversi, non
piu'  tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici
popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
  "Per   le   altre  operazioni  di  aggiornamento  si  osservano  le
disposizioni  degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalita'
in esse stabiliti".