Art. 4. L'art. 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente: "(Liste dei giudici popolari). Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma la lista generale dei giudici popolari ordinari e la lista dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente la lista generale dei giudici popolari ordinari ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalla lista generale dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quella per le Corti di assise di appello. "Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise".