Art. 4.

  L'art.  22  della  legge  10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal
seguente:
  "(Liste   dei   giudici   popolari).   Decorsi   15   giorni  dalla
pubblicazione  degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del
capoluogo  del  distretto di Corte di appello forma la lista generale
dei  giudici  popolari  ordinari  e  la  lista  dei  giudici popolari
supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente
la  lista  generale  dei  giudici popolari ordinari ai presidenti dei
Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise.
  La  stessa  operazione,  nei  quindici giorni successivi, compie il
presidente  del  Tribunale  del  luogo ove ha sede la Corte di assise
relativamente  ai  giudici  popolari  della  Corte stessa, escludendo
dalla lista generale dei giudici popolari ordinari di Corte di assise
i giudici compresi in quella per le Corti di assise di appello.
  "Qualora  la  Corte di assise e la Corte di assise di appello siano
normalmente  convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del
Tribunale  del  luogo  ove ha sede la Corte di assise e il presidente
del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano
rispettivamente  altre liste di giudici popolari supplenti per quanti
sono i Comuni di normale convocazione delle assise".