Art. 5. All'art. 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il comma seguente: "Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorra formare la lista e poi si procede all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto".