Art. 5.

  All'art.  23  della  legge  10  aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il
comma seguente:
  "Per  la  formazione  delle  liste  dei  giudici popolari supplenti
vengono  imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi
definitivi  aventi la residenza nel Comune per cui occorra formare la
lista  e  poi  si procede all'estrazione fino a raggiungere il numero
dei giudici popolari ordinari prescritto".