Art. 6.

  L'art.  24  della  legge  10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal
seguente:
  "(Imbussolamento  delle  schede).  Il  presidente del Tribunale del
luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in
pubblica  udienza,  alla  presenza  del  pubblico  ministero  e di un
rappresentante  del  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  e  con
l'assistenza  del  cancelliere pone in un'urna portante l'indicazione
"giudici  popolari  ordinari"  il  numero di schede corrispondenti al
numero  dei  giudici  della  lista  generale residenti nei Comuni del
circolo.
  "In   ciascuna  scheda  e'  scritto  nome,  cognome,  paternita'  e
residenza di un giudice.
  "In  una  seconda  urna  portante  l'indicazione  "giudici popolari
supplenti"  lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti
nel  Comune  dove  ha  sede la Corte d'assise, osservate le norme del
precedente   comma.   Per   il   Comune  non  capoluogo  del  circolo
l'imbussolamento  delle  schede e' fatto dal presidente del Tribunale
locale.
  "Il  presidente  della  Corte  di  appello  o un consigliere da lui
delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e
di  un  rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati e con
l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti
di  assise  di  appello del distretto portanti l'indicazione "giudici
popolari  ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei
giudici  popolari  di Corte di assise di appello della lista generale
residenti  nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di
appello  presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare
servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.
  "Le  urne  dei  giudici popolari ordinari suggellate sono custodite
rispettivamente   dal   presidente  della  Corte  di  appello  e  dal
presidente  del  Tribunale  del luogo ove ha sede la Corte di assise,
mentre  quelle  dei  giudici  popolari supplenti destinati a prestare
servizio  in  Comune diverso da quello ove ha sede la Corte d'assise,
sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.
  "Di  tutte  le  operazioni e' redatto processo verbale sottoscritto
dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere".