Art. 7. All'art. 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il comma seguente: "Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nel primo comma".