Art. 7.

  All'art.  27  della  legge  10  aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il
comma seguente:
  "Qualora  l'assise  sia  convocata  in  un  Comune per il quale non
esista  la  lista  dei  giudici  popolari  supplenti,  il  presidente
imbussola  in  un'urna  i  numeri  corrispondenti  ai  nominativi dei
giudici  popolari  residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo
e,  per  i  giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto
dall'art.  10;  quindi  procede  all'estrazione nei modi indicati nel
primo comma".