Art. 8. Il primo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalita' di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati".