Art. 8.

  Il  primo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e'
sostituito dal seguente:
  "Costituito  definitivamente  il  collegio  per  la  prima causa da
trattare e compiute le formalita' di apertura del dibattimento, tutti
i  giudici  popolari  presenti  non  destinati  a formare il collegio
vengono licenziati".