Art. 7.

  Gli  insigniti  possono  far  uso  del  titolo  e della decorazione
relativa  soltanto  dopo  la registrazione del decreto di concessione
nell'albo dell'Ordine.
  La   disposizione   del   comma  precedente  non  si  applica  alle
onorificenze  conferite  a stranieri nelle forme particolari previste
dal secondo comma dell'art. 4 della legge.