Art. 9.

  Nel  caso  di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine
non   da'   corso  alla  registrazione  del  decreto  di  concessione
informandone   il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri;  se  la
registrazione  sia gia' avvenuta il Presidente del Consiglio promuove
la revoca del decreto di concessione.