Art. 10.

  Per   l'assegnazione   degli   alloggi   e'   costituita   apposita
commissione,  composta  del sindaco di Matera, che la presiede, di un
rappresentante  del  Prefetto,  del  Genio  civile,  dell'Ispettorato
provinciale  agrario,  della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione
di  Puglia  e  Lucania, nonche' del presidente dell'Istituto autonomo
per le case popolari della provincia di Matera.
  In caso di parita' di votazione prevale il voto del presidente.
  Le  assegnazioni saranno fatte previo accertamento del possesso, da
parte  dei  richiedenti  dei requisiti prescritti dal penultimo comma
dell'art. 7, ed in conformita' dei criteri stabiliti nel programma.