Art. 11.

  Gli  assegnatari  degli  alloggi devono effettivamente occupare gli
alloggi  stessi  entro il termine massimo di un mese dalla data della
consegna sotto pena di decadenza.
  E' fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a
qualsiasi  titolo  ed  in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si
puo' far luogo alla revoca della assegnazione.