Art. 13.

  Gli  assegnatari  degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di
locazione,   da   stabilirsi   dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,
determinato  in  relazione alla somma occorrente per spese generali e
di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell'alloggio  stesso,
comprensivo  anche  di una quota per interessi, da versarsi al Tesoro
dello  Stato,  non  superiore  al  0,50  per  cento  dell'importo  di
costruzione.