Art. 14.

  Gli  assegnatari  degli  alloggi di cui alla presente legge possono
chiedere la cessione in proprieta' degli alloggi stessi.
  Il  prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori
pubblici  in  base al costo di costruzione, potra' essere corrisposto
in 35 rate annuali senza interessi.
  Gli  assegnatari  hanno  tuttavia  il  diritto,  decorsi dieci anni
dall'assegnazione,  di  pagare  in  qualsiasi  momento  la  quota  di
capitale ancora dovuta anche in unica soluzione.
  Il  contratto  di  compra-vendita sara' stipulato dopo il pagamento
dell'ultima  rata  del  prezzo  e  la  gestione  dello stabile spetta
all'Istituto  autonomo  per  le case popolari di Matera fino a quando
non siano stati stipulati i contratti di vendita.