Art. 15.

  Per  le  espropriazioni  indicate all'art. 4, per le opere previste
alle  lettere  a),  b) e c) dell'art. 5 ed all'art. 9, nonche' per le
anticipazioni   contemplate  dall'art.  8  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  lire  700.000.000,  da  stanziarsi  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori pubblici per lire
50.000.000    nell'esercizio    1951-52,    per    lire   200.000.000
nell'esercizio 1952-53, per lire 250.000.000 nell'esercizio 1953-54 e
per lire 200.000.000 nell'esercizio 1954-55.
  Per l'attuazione delle costruzioni di cui all'art. 6 e' autorizzata
la  spesa  di  lire  4.500.000.000  da  ripartirsi in ragione di lire
100.000.000    nell'esercizio    1951-52,    di    lire   600.000.000
nell'esercizio  1952-53,  di  lire 1.200.000.000 nel 1953-54, di lire
1.000.000.000   nell'esercizio   1954-55,   di   lire   1.000.000.000
nell'esercizio 1955-56 e di lire 600.000.000 nell'esercizio 1956-57.
  Le  somme  non  impegnate  in  un esercizio sono utilizzabili negli
esercizi successivi.
  All'onere  dipendente  dall'applicazione  dei  primi  due commi del
presente  articolo  si  provvede nell'esercizio 1951-52 con riduzione
dello  stanziamento  del  capitolo  n.  273 dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per  l'esercizio
medesimo  e  nell'esercizio  1952-53 con riduzione dello stanziamento
del  capitolo  n.  467  dello  stato  di  previsione  della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
  Alla  spesa da porre a carico dello Stato per le opere di interesse
generale  da  eseguire  nelle  borgate rurali si provvede con i fondi
stanziati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646.