Art. 17. Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari; nonche' i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA - SCELBA - ZOLI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI