Art. 17.

  Gli  atti  e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente
legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e
dai diritti catastali.
  Detti  atti,  ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse
di   registro   ed   ipotecarie,   salvi  gli  emolumenti  dovuti  ai
conservatori dei registri immobiliari; nonche' i diritti e i compensi
spettanti agli uffici finanziari.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 maggio 1952

                               EINAUDI

                                         DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
                                            - SCELBA - ZOLI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI