Art. 2.

  I  Ministri  per  i  lavori  pubblici  e per l'agricoltura e per le
foreste,  sentito il Ministro per il tesoro, approvano, d'intesa, nel
termine  di tre mesi, il programma formulato e presentato a norma del
precedente art 1.
  Del  programma  approvato  sara'  data  comunicazione,  tramite  la
Prefettura,  al  sindaco  di  Matera ed alla commissione istituita ai
sensi  dell'art.  10  perche',  sulla  base delle indicazioni in esso
contenute, si proceda nelle rispettive competenze, alle dichiarazioni
di   inabitabilita'   ed   agli  altri  adempimenti  da  compiere  in
applicazione della presente legge.