Art. 3.

  Il  piano di trasferimento, menzionato alla lettera a) dell'art. 1,
e' compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici in armonia alla
prevedibile  impostazione  del  piano regolatore generale dell'intero
Comune.
  Detto   piano   di   trasferimento,   che  avra'  valore  di  piano
particolareggiato,  e'  costituito  essenzialmente da una planimetria
disegnata  sulla mappa catastale, in iscala non minore di 1: 2000, da
una  relazione  illustrativa  e  da  un  breve  compendio delle norme
edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.
  Per  l'istruttoria e l'approvazione del piano si osservano le norme
di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.