Art. 3. Il piano di trasferimento, menzionato alla lettera a) dell'art. 1, e' compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici in armonia alla prevedibile impostazione del piano regolatore generale dell'intero Comune. Detto piano di trasferimento, che avra' valore di piano particolareggiato, e' costituito essenzialmente da una planimetria disegnata sulla mappa catastale, in iscala non minore di 1: 2000, da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano. Per l'istruttoria e l'approvazione del piano si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.